Prot. 129/15
Come sapete il DPR 137/2012 all’articolo 7 prevede che siano i Consigli Nazionali ad autorizzare i soggetti che intendono proporre la formazione professionale.
Per questo motivo riteniamo utile dare una interpretazione autentica di quanto previsto dal nostro Regolamento per la Formazione Continua che all’art. 4 comma 3 prevede “Ove l’attivita’ formativa sia organizzata dalle Universita’ o direttamente dal Consiglio dell’Ordine Territoriale o in collaborazione con altro soggetto la verifica della rispondenza ai requisiti richiesti e’ affidata al Consiglio Nazionale dei Chimici. Ove l’attivita’ formativa sia organizzata da altri soggetti la rispondenza ai requisiti e’ verificata ai sensi dell’art. 5 comma 6 dal Consiglio dell’Ordine Territoriale”.
Come e’ possibile constatare l’attivita’ che i Consigli dell’Ordine Territoriale sono chiamati a svolgere e’ di verifica degli eventi e non di autorizzazione, cosa che non sarebbe stato possibile stante la lettera della norma.
Nel Regolamento contenente i criteri per l’autorizzazione e’ previsto che i soggetti autorizzati alla formazione dal Consiglio Nazionale dei Chimici paghino una quota corrispondente al costo sostenuto da un partecipante. Questi soldi serviranno per poter andare a verificare, a campione, gli eventi proposti dai soggetti autorizzati.
Come precedentemente comunicato questa attivita’ dovrebbe essere svolta da incaricati dagli Ordini Territoriali che riceveranno dal Consiglio Nazionale dei Chimici la cifra necessaria a rimborsare la persona che svolgera’ la verifica sul posto.
Cordiali saluti.
dott. chim. Armando Zingales
Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici
By ordinechimicisicilia in Comunicazioni, News on 3 Marzo 2015